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  • Malattie professionali “oltre l’INAIL”

    Le malattie professionali sono quelle patologie che vengono contratte dai lavoratori a causa dell’esposizione ad inquinanti avvenuta nei luoghi di lavoro quali, solo per citarne alcuni tra i più pericolosi, l’amianto, la silice, gli IPA, il catrame, la pece, il petrolio e la gomma, sebbene, purtroppo, la lista sia ben più lunga.

    Oltre alla malattia professionale, occorre tener conto anche del danno biologico differenziale o più semplicemente il danno differenziale, il quale rappresenta una forma di risarcimento ulteriore che ricorre in quasi tutti i casi di malattia professionale riconosciuta dall’INAIL.

    Il presupposto è che la malattia professionale trovi origine in fattori morbigeni, cioè in sostanze nocive per la salute, che erano nell’ambito lavorativo e non ci sarebbero dovute essere. Questo risarcimento del danno non si chiede all’INAIL ma all’azienda della quale si è, o si era, dipendenti.

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    Ma come si fa ad ottenere questo ulteriore risarcimento del danno?

    La richiesta, con la necessaria documentazione, si rivolge direttamente all’Azienda entro 10 anni dalla conoscenza della malattia professionale, cioè da quando il lavoratore ha saputo di essere affetto da una malattia di origine lavorativa.

    E’ preferibile che l’INAIL abbia già riconosciuto tale malattia come dipendente da causa di lavoro ed abbia già erogato indennizzo o rendita mensile, ma ciò non è necessario in modo assoluto.

    La richiesta va fatta da professionisti esperti della materia perché sia bene istruita e documentata e non contenga errori che potrebbero comprometterne l’esito: è bene che essa venga predisposta da uno studio legale specializzato. I tempi il più delle volte sono brevi perché nella maggior parte dei casi si raggiunge con l’Azienda una transazione, a volte più lunghi se occorre arrivare alla sentenza; in ogni caso prima si avvia e meglio è, anche perché, con il tempo le prove, come i ricordi, sbiadiscono.

    I portatori di queste malattie professionali, dopo il riconoscimento INAIL, possono sempre ottenere questo ulteriore risarcimento da parte dell’Azienda, poiché è difficile pensare che un lavoratore possa contrarre una malattia professionale, per di più riconosciuta dall’INAIL, per colpa propria o per colpa… “di nessuno”.

    Pochi ad oggi chiedono questo ulteriore risarcimento poiché i lavoratori o i famigliari non sono informati di poterlo richiedere, non sanno dove rivolgersi, non sanno che documentazione possa occorrere; sono cose queste non a tutti ben chiare, spesso neppure ad alcuni addetti ai lavori.

    L’ASSOCIAZIONE FA.VI.LA si appoggia a studi legali ed a medici esperti nella materia che da molti anni si occupano di proporre domande di risarcimento ed hanno ottenuto significativi riconoscimenti non solo a Torino, ma anche ad Aosta, Terni, Taranto ed in altri siti industriali, contribuendo a diffondere consapevolezza e sensibilità su questo argomento.

    Si è quindi a disposizione di chi fosse interessato a delucidazioni e chiarimenti che verranno forniti in via gratuita.

  • “Danno Differenziale”: cos’è?

    Con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.

    Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
    Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita Inail, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.

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    Sussistono infatti sostanziali divergenze tra l’indennizzo erogato dall’Inail ed il risarcimento del danno differenziale.
    Mentre quest’ultimo trova il proprio riconoscimento, tra l’altro anche nell’articolo 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella stessa misura in cui si è verificato, l’indennizzo Inail risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore oggetto di infortunio o malattia professionale.

    L’evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra tali due mezzi di ristoro, consente pertanto di escludere che le somme versate dall’Inail possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo all’infortunato.
    Orbene, le voci di danno pertanto risarcibili che in concreto rientrano nella nozione di danno differenziale possono così riassumersi:

    • danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico –fisica del lavoratore;
    • danno patrimoniale: in tale categoria rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (si pensi alle spese mediche, ecc…) ma anche il mancato guadagno cagionato dall’infortunio occorso;
    • danno morale: danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d’animo.
    • danno esistenziale: inteso quale pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali di un persona, inducendolo a concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).

    FONTE – WikiLabour https://www.wikilabour.it/dizionario/danno/danno-differenziale/

  • Crescono i casi di lavoratori che non riscuotono i danni.

    MALATTIE PROFESSIONALI, CRESCONO I CASI; I LAVORATORI PERò NON RISCUOTONO I DANNI.

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    Le malattie professionali sono in costante aumento. A parlare sono i dati Inail che, in quattro anni, hanno visto lievitare le denunce: dalle 1862 del 2015 si arriva alle 2292 dell’anno scorso. Accanto agli indennizzi e alle rendita Inail ci sono strumenti, sconosciuti ai più, che consentirebbero al lavoratore di trovare ulteriore ristoro. A partire da quello legato al cosiddetto danno differenziale. <<Per parlare dobbiamo entrare nell’ambito privatistico sul rapporto tra lavoratore e azienda – dice l’avvocato Paolo Crescimbeni, esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale. E’ un diritti di cui non tutti i lavoratori hanno consapevolezza e che nasce dal presupposto che, in presenza di malattia professionale, l’evento si sia prodotto per responsabilità esclusiva o conrsuale del’azienda. In tal caso al lavoratore spetta anche la differenza tra il danno indennizzato dall’Inail e quello, di solito più alto, calcolato secondo le norme e i criteri della responsabilità civile>>. Il legale è convinto che le circostanze che danno luogo all’insorgere di questo diritto si verificano più spesso di quanto non si creda: <<è molto improbabile che una malattia professionale insorga per colpa esclusiva del lavoratore o di nessuno ed è impensabile che l’azienda non avrebbe potuto evitare l’evento, prevenire od intervenire per scongiurarlo>>. Per ottenere il differenziale il lavoratore deve rivolgersi all’azienda dove lavora o lavorava entro 10 anni dalla conoscenza dell’origine professionale della malattia. <<La richiesta all’azienda, quasi sempre assicurata per queste evenienze, va inoltrataa in via diretta, ma deve essere ben motivata e documentata con l’ausilio di esperti>>. A Terni questo diritto e quindi questa procedura risarcitoria, sono poco conosciuti: << anche chi dovrebbe parlarne di più spesso non lo fa – dice Crescimbeni. Le cito un dato tratto dal sito dell’Inail: le denunce per malattie professionali per tumore nel 2019 sono 71, poco più del 3 per cento di tutte le malattie professionali denunciate in Umbria. Moltissimi lavoratori, quando vengono colpiti da malattie così gravi, a tutto pensano meno che a ricondurre la patologia ad esposizione a fattori morbigeni verificatisi in ambiente lavorativo. A ciò ritengo avrebbero potuto pensare le strutture sanitarie, in particolare in presenza di determinate anamnesi lavorative>>. Quando l’azienda non vuole procedere bonariamente al risarcimento parte il giudizio. <<In moltissimi casi le richieste che avanzate in sede giudiziale sono state conciliate>> conclude Crescimbeni.

    2019 – Nicoletta GIGLI.

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