“Danno Differenziale”: cos’è?

DiFA.VI.LA.

“Danno Differenziale”: cos’è?

Con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.

Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita Inail, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.

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Sussistono infatti sostanziali divergenze tra l’indennizzo erogato dall’Inail ed il risarcimento del danno differenziale.
Mentre quest’ultimo trova il proprio riconoscimento, tra l’altro anche nell’articolo 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella stessa misura in cui si è verificato, l’indennizzo Inail risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore oggetto di infortunio o malattia professionale.

L’evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra tali due mezzi di ristoro, consente pertanto di escludere che le somme versate dall’Inail possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo all’infortunato.
Orbene, le voci di danno pertanto risarcibili che in concreto rientrano nella nozione di danno differenziale possono così riassumersi:

  • danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico –fisica del lavoratore;
  • danno patrimoniale: in tale categoria rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (si pensi alle spese mediche, ecc…) ma anche il mancato guadagno cagionato dall’infortunio occorso;
  • danno morale: danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d’animo.
  • danno esistenziale: inteso quale pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali di un persona, inducendolo a concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).

FONTE – WikiLabour https://www.wikilabour.it/dizionario/danno/danno-differenziale/

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